13 – Obbligazioni [parte 3] – Estinzione e modifica del rapporto obbligatorio

Nella lezione precedente ci siamo occupati del modo naturale in cui le obbligazioni si estinguono, cioè attraverso l’adempimento. Ma se le cose non vanno nel modo fisiologico? Se non viene raggiunto lo scopo del creditore perché non è più raggiungibile o perché il debitore non esegue la prestazione? Se alla persona del debitore se ne sostituisce un’altra? In altri termini, in tutti questi casi in cui le cose non vanno come dovrebbero, qual è la sorte della nostra obbligazione? In questa lezione, ci occuperemo proprio di tutto questo: per prima cosa, vedremo i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento e poi capiremo cosa succede quando uno degli elementi essenziali del rapporto dell’obbligazione cambia.

Ultimo aggiornamento: 07/10/2023
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La lezione affronta i modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, tracciando la fondamentale distinzione tra mezzi satisfattori e non satisfattori:

  1. La prestazione in luogo dell’adempimento
  2. La novazione oggettiva
  3. La remissione del debito
  4. La compensazione
  5. La confusione
  6. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione

La lezione, inoltre, spiega cosa succede quando uno degli elementi essenziali del rapporto dell’obbligazione cambia, iniziando dalle modificazioni soggettive nel lato attivo:

  1. La cessione del credito
  2. La surrogazione per pagamento
  3. La delegazione attiva

La lezione prosegue con le modificazione soggettive nel lato passivo del rapporto obbligatorio, spiegando:

  1. La delegazione passiva
  2. L’espromissione
  3. L’accollo

La lezione, infine, accenna a un caso di modificazione oggettiva del rapporto obbligatorio:

  1. Surrogazione reale